La condotta “irreprensibile” richiesta ai fini della reiscrizione all’albo forense a seguito di radiazione, come previsto dall’art. 17 della legge n. 247/2012, deve essere intesa come un comportamento continuativo, costante e uniforme, improntato alla legalità e all’etica professionale, tale da dimostrare la maturazione di una solida coscienza professionale.
In modo specifico, la condotta irreprensibile deve essere valutata considerando, tra gli altri, elementi quali:
- Il tempo trascorso dalla radiazione e le attività professionali svolte durante tale periodo;
- L’assenza di ulteriori condanne disciplinari o penali;
- La partecipazione a corsi di formazione professionale e la partecipazione attiva alla vita associativa;
- La dimostrazione di avere maturato una consapevolezza dei propri errori e di aver intrapreso un percorso di ripristino della propria reputazione professionale.
In sostanza, la condotta irreprensibile va intesa come un comportamento professionale costante e coerente con i principi deontologici della professione forense. La valutazione di tale condotta, ai fini della reiscrizione all’albo forense, spetta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente, che dovrà effettuare un’analisi approfondita e dettagliata del comportamento del professionista interessato.