D.M. n. 178/2016 – Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’ordine degli avvocati, nonchè in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’ordine, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ➡️ Titolo I – Modalità di tenuta e di iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi (artt. 1 – 6) ➡️ Art. 1
Articolo successivo

1. Il presente regolamento disciplina la tenuta e l’aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri da parte dei consigli dell’ordine degli avvocati, nonché le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell’ordine.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende:
a) per «legge»: la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) per «sistema informatico centrale»: il sistema informatico realizzato, sviluppato e gestito dal Consiglio nazionale forense per la tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri da parte dei consigli dell’ordine degli avvocati.

3. Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione di ciascun consiglio dell’ordine territoriale le funzioni di ricezione, accettazione e gestione dei dati e dei documenti informatici relativi agli albi, ai registri e agli elenchi tenuti dal medesimo consiglio.

4. Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione dei soggetti e dei consigli dell’ordine territoriali di cui all’art. 6, comma 1, le funzioni per l’inserimento dei dati e dei documenti informatici, con le modalità stabilite dalle specifiche tecniche di cui all’art. 14. Le funzioni per l’inserimento di dati e documenti informatici negli elenchi di cui all’art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge sono messe a disposizione esclusivamente del consiglio dell’ordine territoriale dal quale l’elenco è tenuto.

5. Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione del pubblico le funzioni per la consultazione dei dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi a norma del presente regolamento, fatta eccezione per i dati presenti negli elenchi di cui all’art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge, in relazione ai quali il sistema informatico centrale assicura l’accesso ai consigli dell’ordine territoriali e al Consiglio nazionale forense.

6. Il sistema informatico centrale è interconnesso con i sistemi informatici di cui i medesimi consigli dell’ordine possono avvalersi in conformità al presente regolamento.

Normativa correlata.

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy