1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247, le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.
2. Ai fini del presente regolamento:
a) per «legge professionale» si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense»;
b) per «associazioni» si intendono le associazioni costituite o partecipate da avvocati con altri liberi professionisti, individuati ai sensi del presente regolamento.