1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le modalità di svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei consigli dell’ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore1. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.
Normativa collegata.
Note.
- In vigore dal 03/06/2016 (in GU n. 116 del 19/05/2016) ↩︎