Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non è iscritto nell’albo professionale.1

Conservano tuttavia Il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall’albo per una causa che non sia di indegnità.2

La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non costituisca più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato o di procuratore, a norma dell’art. 498 del codice penale e nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell’art. 348 dello stesso codice.3

NOTE

  1. Comma sostituito (senza modifiche sostanziali) dall’art. 2 co. 7 L. n. 247/2012 (“L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonchè agli avvocati dello Stato”) e dall’art. 2 co. 3 primo periodo L. n. 247/2012 (“L’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato.”). ↩︎
  2. Comma sostituito (con modifiche meramente formali) dall’art. 2 co. 8 L. n. 247/2012 (“L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.”). ↩︎
  3. Comma vigente, da ritenersi ora riferito ai commi dell’art. 2 L. n. 247/2012 di cui alle precedenti note. ↩︎

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