- La Commissione:
a) è composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all’art. 7, comma 8, del D.M. Giustizia n. 144/2015, nominati con apposita delibera dal Consiglio Nazionale Forense, pubblicata nella sezione del sito web istituzionale e consultabile al seguente link:
https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/commissione-ex-art.-14-dm144/2015-e-ss.mm.ii. ;
b) è articolata in tante commissioni per quanti sono i settori di specializzazione di cui all’art. 3, comma 1, del D.M. Giustizia n. 144/2015, per come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b) del D.M. Giustizia n. 163/2020. - Le commissioni di settore per lo svolgimento delle prove scritta e orale di cui all’art. 14, comma 1, del D.M. Giustizia n. 144/2015, sono validamente costituite con la presenza variabile di almeno tre componenti e, per ogni sessione di esame, designano al proprio interno un Presidente ed un Segretario. Le commissioni di settore garantiscono che, in ogni anno solare, si svolgano almeno due sessioni di esame e che ciascuna sessione termini entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data in cui si svolge la prova scritta di settore.
- Per la partecipazione ai lavori delle commissioni di settore, ai Componenti è riconosciuto il solo rimborso delle spese, debitamente comprovate, di viaggio, vitto ed alloggio.
- Le commissioni di settore sono coadiuvate da un funzionario del Consiglio Nazionale Forense che ricopre il ruolo di responsabile unico del procedimento. Il procedimento deve concludersi in 120 (centoventi), giorni decorrenti dalla data in cui si svolge la prova scritta di settore.