- L’avvocato che intende conseguire il titolo per comprovata esperienza deve presentare
domanda al Consiglio dell’Ordine d’appartenenza che, verificata la regolarità della
documentazione, la trasmette al Consiglio Nazionale Forense entro 30 (trenta) giorni
decorrenti dalla data di presentazione.
Il Consiglio dell’Ordine, nel caso in cui la documentazione prodotta dall’istante non sia
regolare, può richiedere integrazioni istruttorie. In questo caso, il termine di cui al comma 1 è
sospeso per 10 (dieci) giorni decorrenti dalla richiesta di integrazione.
La presentazione della istanza da parte dell’interessato, la eventuale richiesta di integrazione
istruttoria da parte del Consiglio dell’Ordine e la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense
devono avvenire esclusivamente mediante la piattaforma dedicata. - Il Consiglio dell’Ordine, ai fini della regolarità della domanda, verifica che l’istante:
a) abbia maturato un’anzianità di iscrizione all’albo di almeno otto anni:
b) non abbia riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione
disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento
realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
c) non abbia subìto, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del
titolo di specialista. - Il Consiglio dell’Ordine verifica, altresì, che l’istante abbia prodotto una relazione relativa
agli incarichi computati allegando atti e/o documenti richiamati nella relazione medesima. - Il Consiglio dell’Ordine verifica, infine, che la relazione e gli atti e/o i documenti allegati
siano anonimi o pseudonimizzati.