1. L’esecutività della pronuncia di cancellazione è inserita senza ritardo dal consiglio dell’ordine territoriale nel sistema informatico centrale ed è comunicata contestualmente all’interessato e ai soggetti di cui all’art. 17, comma 19, della legge a mezzo di posta elettronica certificata con modalità automatizzate.
2. Quando l’interessato non è obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.