Ordinamento professionale ➡️ Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1 – 14) ➡️ Art. 10
Articolo precedenteArticolo successivo

1. È consentita all’avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.1

2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.2

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale3.

4. L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.


Normativa correlata:

Note:

  1. Il comma è riprodotto pressoché testualmente nell’art. 17 co. 1 cdf. ↩︎
  2. Il comma è riprodotto pressoché testualmente nell’art. 17 co. 2 cdf. ↩︎
  3. Il comma è riprodotto pressoché testualmente nell’art. 17 co. 3 cdf. Il “riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale” si ripete anche nell’art. 35 co. 1 cdf. ↩︎

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy