Ordinamento professionale ➡️ Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1 – 14) ➡️ Art. 10 | |
Articolo precedente | Articolo successivo |
1. È consentita all’avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.1
2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.2
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale3.
4. L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.
Normativa correlata:
- Art. 17 cdf (Informazione sull’esercizio dell’attività professionale)
- Art. 35 cdf (Dovere di corretta informazione)
- Art. 2.6 Codice deontologico europeo
Note:
- Il comma è riprodotto pressoché testualmente nell’art. 17 co. 1 cdf. ↩︎
- Il comma è riprodotto pressoché testualmente nell’art. 17 co. 2 cdf. ↩︎
- Il comma è riprodotto pressoché testualmente nell’art. 17 co. 3 cdf. Il “riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale” si ripete anche nell’art. 35 co. 1 cdf. ↩︎