Il procuratore deve risiedere nel capoluogo del circondario del Tribunale al quale è assegnato, ma il presidente del Tribunale, sentito il parere del Direttorio del Sindacato, può autorizzarlo a risiedere in un’altra località del circondario, purché egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro procuratore.
NOTE
Articolo abrogato (la L. n. 27/1997 ha abolito il titolo di Procuratore attribuendo all’Avvocato le funzioni di rappresentanza anche fuori dal distretto di Corte di Appello di appartenenza).