Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo II – I soggetti (artt. 8 – 11) ➡️ Art. 10
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  1. Nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento le attività formative possono essere promosse, organizzate e gestite, anche da altri soggetti pubblici o privati.
  2. Per l’accreditamento delle attività di formazione continua prevista dal presente regolamento i soggetti, pubblici o privati, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all’esercizio della professione di avvocato ed abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative.
  3. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, per la specificità delle sue competenze, può organizzare in proprio attività formative in materia previdenziale forense.

Normativa correlata.

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