Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1934, salvo le disposizioni dei commi seguenti, dell’art. 98 e dei commi primo, quarto e sesto dell’art. 99, la cui entrata in vigore avrà luogo con la pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Con successivi Regi decreti, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del 

((Ministro della giustizia)), di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno emanate le norme relative al funzionamento dei Direttori dei Sindacati degli avvocati e procuratori per l’esercizio delle attribuzioni della tenuta degli albi professionali e della disciplina degli iscritti, e quelle relative ai procedimenti davanti alla Commissione centrale per gli avvocati e procuratori, nonché tutte le altre disposizioni che possano occorrere per integrare ed attuare il presente decreto e coordinarlo con altre leggi.

Le disposizioni approvate con R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683, continueranno ad avere applicazione in quanto compatibili con quelle del presente decreto e con le altre che saranno emanate a termini del comma precedente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Il RDL n. 1578/1933 è stato poi convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

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