D.M. n. 178/2016 – Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’ordine degli avvocati, nonchè in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’ordine, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ➡️ Titolo III – Trasferimento (artt. 11 – 12) ➡️ Art. 11
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1. Il sistema informatico centrale è realizzato in modo tale da gestire anche il trasferimento ad altro albo circondariale e comunica automaticamente al consiglio dell’ordine di appartenenza l’avvenuta presentazione della relativa domanda.

2. Il sistema informatico centrale dà altresì avviso al consiglio dell’ordine di appartenenza dell’avvenuta iscrizione del richiedente presso l’albo tenuto dal consiglio dell’ordine cui è rivolta la domanda di cui al comma 1.

3. Il consiglio dell’ordine di provenienza delibera la cancellazione dell’iscritto con la massima sollecitudine e, in ogni caso, successivamente alla ricezione dell’avviso di cui al comma 2.

Normativa correlata.

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