1. I membri del consiglio direttivo, gli arbitri, i conciliatori e il personale dipendente e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualità, nelle attività della camera arbitrale e di conciliazione, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante lo svolgimento e l’esito dei procedimenti.
2. Per finalità di studio, e in ogni caso previo assenso delle parti, la camera arbitrale e di conciliazione può provvedere alla pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi.