1. Le operazioni di voto si svolgono all’interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.
2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.
3. All’interno del seggio elettorale deve essere depositato ed esposto, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l’elenco degli avvocati che hanno presentato la propria candidatura secondo l’ordine di presentazione.
4. Non sono ammessi all’interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.
5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto mentre l’accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all’espressione del voto.