Ordinamento professionale ➡️ Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1 – 14) ➡️ Art. 11 | |
Articolo precedente | Articolo successivo |
1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza1 professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.
2. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l’attuale sistema dei crediti formativi2.
4. L’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.
5. Le regioni, nell’ambito delle potestà ad esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.
Normativa correlata:
- Art. 14 cdf (Dovere di competenza)
- Art. 15 cdf (Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua)
- Art. 70 co. 6 cdf (Rapporti con il Consiglio dell’Ordine)
- Reg. CNF n. 6/2014 (Regolamento per la formazione continua)
- Art. 13 cod.prev. (Dovere di aggiornamento professionale)
Note:
- Competenza dell’avvocato ↩︎
- In arg. cfr. CNF n. 150/2018, secondo cui “Il Regolamento CNF n. 6/2014 si pone in linea di continuità con quello precedente (2007), essendo entrambi imperniati sul meccanismo dei crediti formativi, che non sono venuti meno, ma semplicemente ripensati e rimodulati, giacché il riferimento contenuto nel comma 3° dell’art. 11 legge n. 247/2012 (“superando l’attuale sistema dei crediti formativi”) deve intendersi non come soppressione tout court degli stessi, ma come una rivisitazione del modo di computarli: non più su base esclusivamente temporale (in base all’equazione: “1 ora = 1 credito”, di cui all’art. 3, comma 2°, del Regolamento del 2007), ma sulla base “di una serie di criteri oggettivi e predeterminati, tra i quali quello temporale costituisce solamente uno di essi” (Relazione di accompagnamento del nuovo Regolamento), restando tuttavia il “credito formativo” “l’unità di misura del carico di studio e dell’impegno necessario per l’assolvimento dell’obbligo di formazione” (art. 5 Reg. CNF n. 6/2014 cit.).” ↩︎