Il procuratore non può, senza giusto motivo, rifiutare il suo ufficio.
NOTE
Articolo abrogato dalla L. n. 27/1997 (che ha abolito il titolo di Procuratore attribuendo all’Avvocato le funzioni di rappresentanza anche fuori dal distretto di Corte di Appello di appartenenza) e, nella parte in cui dovesse ora riferirsi all’avvocato, dall’art. 14 co. 1 L. n. 247/2012 (“Salvo quanto stabilito per le difese d’ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l’avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l’accettazione. L’avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.“)