Regolamento CNF n. 1/2014 (Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina) ➡️ Art. 11
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  1. Il Presidente del seggio, dopo aver dichiarato chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dai due scrutatori, allo scrutinio delle schede. Di tali operazioni è redatto verbale.
  2. Tutti gli iscritti agli albi o elenchi tenuti dai Consigli dell’Ordine del distretto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
  3. Le schede utilizzate, conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, nonché tutto il materiale relativo alle votazioni dovranno essere custoditi presso gli uffici di segreteria del Consiglio dell’Ordine.
  4. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
  5. Eseguito lo scrutinio, il Presidente del seggio ne dichiara il risultato e ne dà immediata comunicazione trasmettendo copia del verbale delle operazioni elettorali al Consiglio nazionale forense, al Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale ed ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine Circondariali affinché ne provvedano alla pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali.
  6. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale, ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, convoca in data compresa fra il 15 novembre ed il 1° dicembre presso la sede del proprio Consiglio tutti i componenti eletti per la proclamazione da parte dei Presidenti dei singoli Consigli dell’Ordine degli esiti delle votazioni. Immediatamente dopo il 31 dicembre il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale convoca la prima riunione del Consiglio distrettuale di disciplina per l’insediamento.
  7. Nella prima riunione, dopo l’insediamento, il Consiglio distrettuale di disciplina procede alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti che, in caso di assenza del Presidente ne svolgono le funzioni subentrando secondo l’anzianità di iscrizione all’albo, e del Segretario. Il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell’albo presiede la prima riunione.

Giurisprudenza correlata

Elezioni CDD: il dies a quo per proporre reclamo al CNF e l’individuazione del relativo termine decadenziale
In difetto di norme specificamente disciplinanti in parte qua l’impugnazione dell’esito del procedimento elettorale del CDD, ed in applicazione analogica del criterio dettato, per il procedimento di elezione del COA, dall’art. 28, comma 12, L. n. 247/2012, deve ritenersi che il reclamo al CNF debba essere proposto entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, che costituisce l’atto conclusivo di tale procedimento. Infatti, l’attività prevista dall’art. 11, co. 5° del Reg- CNF n. 1/20214 (ossia la dichiarazione dei risultati dello scrutinio da parte del presidente del seggio e la comunicazione, con trasmissione di copia del verbale, fatta dallo stesso al Consiglio Nazionale Forense, al Presidente del Consiglio dell’Ordine Distrettuale e ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine Circondariali, ai fini della pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali) non vale a determinare la conclusione del procedimento, che va invece individuata nella separata e successiva attività di proclamazione degli esiti delle votazioni, disciplinata dal comma 6° del medesimo art 11. Pertanto, deve quindi escludersi che la pacifica possibilità di impugnare immediatamente la dichiarazione dei risultati compiuta dal presidente del seggio all’esito dello scrutinio comporti -in difetto di espressa previsione- la decadenza dalla facoltà di denunciare i vizi del procedimento impugnandone l’atto conclusivo, costituito -come detto- dalla distinta e successiva proclamazione degli esiti delle votazioni (CNF n. 9749/2024).

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