1. Il titolo di avvocato specialista è revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio dell’Ordine, nei seguenti casi:
a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell’obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all’articolo 9, comma 1.
2. Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio dell’ordine o di terzi può dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione.
3. Prima di provvedere alla revoca del titolo il Consiglio nazionale forense deve sentire l’interessato.
4. La revoca del titolo è comunicata al consiglio dell’ordine per la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 5 ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento all’interessato a cura del medesimo consiglio dell’ordine.
5. Fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera c), la revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente.