1. Al trasferimento del praticante, delle società o delle associazioni tra avvocati o comprendenti avvocati si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, in quanto compatibili.
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1. Al trasferimento del praticante, delle società o delle associazioni tra avvocati o comprendenti avvocati si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, in quanto compatibili.