Gli avvocati ed i procuratori debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all’altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell’amministrazione della giustizia.1

Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato.2

Il giuramento è prestato in una pubblica udienza della Corte d’appello o del Tribunale con la formula seguente: «Giuro di adempiere i miei doveri professionali con «lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli «interessi superiori della Nazione».3

NOTE

  1. Comma sostituito dall’art. 3 co. 2 L. n. 247/2012 (“La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.“) e dall’art. 2 co. 2 L. n. 247/2012 (“L’avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti.“). ↩︎
  2. Comma sostituito dall’art. 8 L. n. 247/2012. ↩︎
  3. Comma sostituito dall’art. 8 L. n. 247/2012. ↩︎

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