Regolamento CNF n. 1/2014 (Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina) ➡️ Art. 12 | |
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- Le elezioni dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi a livello distrettuale.
- Nelle ipotesi di invalidità delle elezioni per i motivi di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale provvede immediatamente alla convocazione dei Consiglieri degli Ordini del distretto nel più breve termine possibile, secondo le modalità di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, onde dar corso a nuove elezioni e consentire il raggiungimento della rappresentanza di genere.