Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo III – Modalità della formazione (artt. 12 – 16) ➡️ Art. 12
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  1. Integra assolvimento dell’obbligo formativo la partecipazione effettiva e documentata alle attività disciplinate dai seguenti articoli, organizzate dai soggetti di cui al Titolo II del presente regolamento ed accreditate ai sensi del successivo Titolo IV.
  2. L’obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo, elenco o registro.1
  3. Il periodo di valutazione dell’obbligo di formazione ha durata triennale.
  4. L’iscritto deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.
  5. Ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.
  6. Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità e-learning ovvero streaming non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi da conseguire nel triennio.

Normativa correlata.

  1. Tuttavia, “L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo, agli Elenchi ed ai Registri” (art. 6 co. 2 Reg. CNF n. 6/2014). ↩︎

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