1. Le deliberazioni del consiglio dell’ordine circondariale in materia di elenchi e registri sono impugnabili secondo le disposizioni di cui all’art. 17 della legge.
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1. Le deliberazioni del consiglio dell’ordine circondariale in materia di elenchi e registri sono impugnabili secondo le disposizioni di cui all’art. 17 della legge.