1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l’avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l’opera svolta fino alla data di cessazione dell’incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva.
Normativa correlata.
- Art. 13, commi 6 e 7, L. n. 247/2012
- Art. 7 L. n. 794/1942
- Art. 7 D.M. n. 55/2014
- Art. 25 D.M. n. 55/2014