1. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.
2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere almeno le seguenti caratteristiche:
a) prevedere un archivio digitale contenente l’elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e l’elenco dei candidati;
b) assicurare una procedura che preveda l’utilizzo di almeno tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l’abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all’inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;
c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della password;
d) prevedere che il riconoscimento e l’abilitazione dell’elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l’identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di badge o con l’inserimento del codice fiscale; la registrazione dell’avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l’avvenuto voto da parte dell’iscritto;
e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una scheda di voto che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nell’apposita urna;
f) prevedere il blocco della postazione al termine del voto di ogni iscritto, in attesa dell’attivazione dell’elettore successivo;
g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di sospensione, disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la riattivazione delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le password di cui alla lettera b);
h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;
i) prevedere che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l’utilizzo delle password di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.
3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L’apertura delle urne e l’esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.
4. L’accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell’urna la ricevuta del suo voto.