Ordinamento professionale ➡️ Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1 – 14) ➡️ Art. 13 | |
Articolo precedente | Articolo successivo |
1. L’avvocato può esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore1. L’incarico può essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola2 per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare3 o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.4
4. Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.5
5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l’unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinchè esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata.
10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.
Normativa correlata:
- Art. 25 cdf (Accordi sulla definizione del compenso)
- Art. 27 cdf (Doveri di informazione)
- Art. 3.3 Codice deontologico europeo (Patto di quota lite)
- D.M. n. 55/2014 – Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247
Giurisprudenza correlata
Il COA non è tenuto a rilasciare il parere di congruità di cui all’art. 13 co. 9 L. n. 247/2012 allorché la richiesta sia formulata da un terzo e non dall’iscritto (CNF parere n. 57/2021).
La solidarietà prevista dall’art. 13 co. 8 della L. 247/2012 si estende sia all’arbitrato rituale che irrituale (CNF parere n. 16/2017)
Note:
- Anche a seguito dell’art. 13, co. 1, L. n. 247/2012 (“L’avvocato può esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore”), si ritiene che l’autodifesa nel processo penale non sia consentita ex artt. 96, 97 e 613 c.p.p. (Cass. pen. n. 35651/2018). In ambito civile e amministrativo, invece, la norma trova specifica conferma negli artt. 82 e 86 cpc e, rispettivamente, nell’art. 22 co. 3 cpa. ↩︎
- L’art. 2233 cc (secondo cui l’accordo sul compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta, a pena di nullità) non può ritenersi abrogato dall’art. 13 co. 2 L. n. 247/2012 (secondo cui il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico): infatti, tale novità legislativa, lasciando impregiudicata la prescrizione contenuta nell’art. 2233 cc, ha inteso disciplinare non la forma del patto, che resta quella scritta a pena di nullità, ma solo il momento in cui stipularlo, che di regola è quello del conferimento dell’incarico professionale (Cass. n. 717/2023). ↩︎
- Art. 26 D.M. n. 55/2014. ↩︎
- Il comma è riprodotto pressoché testualmente nell’art. 25 co. 1 cdf. ↩︎
- Il comma è riprodotto pressoché testualmente nell’art. 25 co. 2 cdf. Per un commento su patto di quota lite e palmario, v. art. 25 cdf. ↩︎