Gli avvocati e i procuratori non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio, salvo quanto è disposto nell’articolo 351, comma secondo, del codice di procedura penale.
NOTE
Articolo sostituito dall’art. 6 L. n. 247/2012.