Regolamento CNF n. 1/2014 (Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina) ➡️ Art. 13
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  1. In caso di morte, dimissioni, decadenza od impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più Consiglieri distrettuali di disciplina subentra, ove possibile nel rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei generi, il primo tra i non eletti dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza del componente venuto a mancare.
  2. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il candidato che abbia maggiore anzianità anagrafica.
  3. Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina provvede all’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento, dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense ed a tutti i Consigli dell’Ordine del distretto.

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