Regolamento CNF n. 1/2014 (Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina) ➡️ Art. 13 | |
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- In caso di morte, dimissioni, decadenza od impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più Consiglieri distrettuali di disciplina subentra, ove possibile nel rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei generi, il primo tra i non eletti dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza del componente venuto a mancare.
- In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il candidato che abbia maggiore anzianità anagrafica.
- Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina provvede all’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento, dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense ed a tutti i Consigli dell’Ordine del distretto.