Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo III – Modalità della formazione (artt. 12 – 16) ➡️ Art. 13 | |
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- Sono valutate ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo anche le seguenti attività:
a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate all’art. 3 del presente regolamento nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato di cui all’art. 43 della legge professionale;
b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;
c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, nonché partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina;
e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, per gli esami per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridicoforense, per tutta la durata dell’esame;
f) attività seminariali di studio, anche nell’ambito della propria organizzazione professionale e mediante l’utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze;
g) attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per leattività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.