D.M. n. 178/2016 – Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’ordine degli avvocati, nonchè in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’ordine, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ➡️ Titolo V – Disposizioni transitorie e finali (artt. 14 – 15) ➡️ Art. 14
Articolo precedenteArticolo successivo

1. Il sistema informatico centrale è realizzato dal Consiglio nazionale forense entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro dodici mesi dalla data di cui al periodo precedente, il Consiglio nazionale forense adotta, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e i consigli dell’ordine territoriali, le specifiche tecniche del sistema informatico centrale. Le specifiche tecniche hanno riguardo, in particolare, all’architettura di funzionamento del sistema, ai flussi informativi, alle modalità di accesso al sistema informatico centrale per l’inserimento dei dati e dei documenti informatici, alle modalità di interconnessione e interazione del sistema centrale con i sistemi dei consigli dell’ordine, alle misure di sicurezza adottate per la riservatezza e l’integrità dei dati personali, nonché ai criteri di individuazione degli incaricati del trattamento dei dati.
Al fine di rendere disponibile in tempo reale al Ministero della giustizia gli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati, le modalità telematiche e automatizzate per la trasmissione al Ministero dei predetti indirizzi e dei dati identificativi degli avvocati che ne sono titolari sono stabilite, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del responsabile della direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Consiglio nazionale forense.

2. Della piena operatività del sistema informatico centrale è data notizia mediante pubblicazione di un avviso sui siti internet del Consiglio nazionale forense e dei consigli degli ordini territoriali.

3. Le disposizioni di cui all’art. 3, comma 2, all’art. 5, all’art. 6, comma 1, all’art. 7, comma 1, primo periodo e agli articoli 10, 11 e 12 acquistano efficacia alla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2.

4. In considerazione del rilevante interesse pubblico all’uniformità, univocità e completezza dei dati contenuti nei sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2, i consigli dell’ordine inseriscono nel sistema informatico centrale o nei sistemi informatici di cui si avvalgono a norma all’art. 5, comma 1, tutti i dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi alla predetta data.

Normativa correlata.

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy