1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:
a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;
b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l’indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).
2. Sono nulle le schede che:
a) non hanno le caratteristiche di cui all’articolo 10;
b) sono compilate, anche in parte, con l’uso della dattilografia;
c) contengono segni diversi dall’espressione di voto;
d) consentono comunque di riconoscere l’elettore.
3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell’articolo 4, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.
4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall’articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla presente legge limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.