Ordinamento professionale ➡️ Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1 – 14) ➡️ Art. 14
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1. Salvo quanto stabilito per le difese d’ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti1, l’avvocato ha piena libertà2 di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l’accettazione. L’avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.3

2. L’incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o società professionale. Con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l’associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

3. L’avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. L’avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’ordine di appartenenza.


Normativa correlata

Giurisprudenza correlata

Anche in penale, al sostituto processuale basta riferire (sotto la propria responsabilità) di aver ricevuto delega orale
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 Legge n. 247/2012 (che ha tacitamente abrogato l’art. 9 r.d.l. n. 1578 del 1933), gli artt. 96, comma 2, cod. proc. pen. e 34 disp. att. cod. proc. pen. debbono essere ormai interpretati nel senso che il difensore titolare possa farsi sostituire per l’udienza, o per l’atto processuale da compiere, conferendo incarico anche solo orale al difensore sostituto, senza essere necessariamente ivi presente, e senza altro onere diverso dalla formale dichiarazione (davanti al giudice e raccolta a verbale) del conferitario di averlo ricevuto; ferme le sue responsabilità di ordine penale, civile e deontologico, per il caso di dichiarazione mendace (Cass. n. 48862/2018)

Commento

Vedi commenti agli art. 11 cdf, art. 23 cdf, art. 32 cdf.


Note

  1. Art. 3 co. 1 L. n. 247/2012. ↩︎
  2. Libertà dell’avvocato ↩︎
  3. L’ultimo periodo del comma è riprodotto pressoché testualmente nell’art. 32 co. 1 cdf. ↩︎

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