Regolamento CNF n. 1/2014 (Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina) ➡️ Art. 14
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  1. Al fine di provvedere all’elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina che si insedieranno il 1° gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale in carica, sentiti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine circondariali del distretto e ricevuta la comunicazione di cui al comma 2 dell’art. 5, fissa entro il 30 giugno 2014 il giorno e l’orario di inizio delle operazioni elettorali che, ferma restando la contestualità di svolgimento in tutto il distretto ai sensi dell’art. 9 comma 1 del presente regolamento, non potranno essere comunque successive alla data del 30 settembre 2014.
  2. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale determina sia il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina da eleggere, sia quello dei componenti eleggibili da parte dei Consiglieri di ogni singolo Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e di quanto previsto dal presente regolamento.
  3. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale, terminate le operazioni di cui ai commi da 1 a 5 dell’art. 11 del presente regolamento, procede quanto prima alla proclamazione degli eletti che si insedieranno a decorrere dal 1° gennaio 2015.
  4. Le elezioni dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina che si insedieranno a far tempo dal 1° gennaio 2015 si svolgeranno secondo le norme del presente regolamento, non operando fino a tale data le eventuali incompatibilità di cui all’art. 3 comma 1. Resta ferma l’applicazione dell’art. 3, comma 3, nell’ipotesi in cui, a seguito dell’insediamento dei Consigli distrettuali di disciplina e della proroga sino a nuove elezioni dei Consigli dell’Ordine in carica al 31 dicembre 2014, vengano ricoperte sia la carica di Consigliere dell’Ordine che quella di Consigliere del Consiglio distrettuale di disciplina. L’opzione dovrà essere esercitata entro il 31 gennaio 2015 e, in ipotesi di mancato esercizio, si intenderà rinunziato l’ufficio assunto in precedenza.
  5. Al fine di garantire uniformità di partecipazione alla costituzione dei Consigli distrettuali di disciplina in sede di prima applicazione della legge 31 dicembre 2012, n. 247, i Consigli degli Ordini insediatisi successivamente al 30 settembre 2014 e comunque dopo la prima elezione dei Consigli distrettuali di disciplina, ancorché costituiti secondo la composizione numerica di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, dovranno eleggere i componenti dei Consigli distrettuali di disciplina assumendo a riferimento la composizione numerica consiliare che sarebbe risultata ai sensi del R.D.L. n. 1578/1933, adottando i medesimi criteri applicati dai Consigli degli Ordini che abbiano già provveduto ad eleggere i propri rappresentanti entro la data del 30 settembre 2014. I Consiglieri così eletti entreranno a far parte dei Consigli distrettuali di disciplina già insediati.

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