Ordinamento professionale ➡️ Titolo II – Albi, elenchi e registri (artt. 15 – 23) ➡️ Art. 15
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1. Presso ciascun consiglio dell’ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:
a) l’albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;
b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;
c) gli elenchi degli avvocati specialisti;1
d) l’elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;
e) l’elenco degli avvocati sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;
f) l’elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;
g) il registro dei praticanti;
h) l’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);
i) la sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;
l) l’elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l’indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;
m) l’elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell’articolo 7;
n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.2

2. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell’ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.3

3. L’albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell’ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell’ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell’ordine, l’elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonchè le modalità di redazione e pubblicazione dell’elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.


Giurisprudenza correlata.

Elenco dei curatori speciali dei minori: sulle impugnazioni decide il CNF (non il TAR)
Il CNF ha giurisdizione speciale esclusiva in relazione ai reclami avverso i provvedimenti conclusivi ed i relativi atti procedimentali che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri forensi, a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo). In particolare, anche al fine di garantire la concentrazione della predetta giurisdizione dinanzi ad un unico plesso giurisdizionale, tale principio si applica pure alle impugnazioni relative ad “ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento” (art. 15, co. 1, lett. n, L. n. 247/2012), come ad esempio l’elenco dei curatori speciali dei minori (CNF n. 87/2024).

Elenco dei curatori speciali dei minori: l’interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione
Sebbene la mancata inclusione nell’elenco dei curatori speciali del minore tenuto dal COA non impedisca all’avvocato di essere comunque nominato dal Tribunale, sussiste in ogni caso l’interesse giuridicamente tutelato dell’avvocato stesso a farne parte per dimostrare la propria competenza specifica e ciò incide certamente sull’interesse ad impugnare il provvedimento di esclusione sotto lo specifico profilo della sua concreta idoneità a incidere sfavorevolmente in modo definitivo sulla sfera giuridica del destinatario, anche solo in termini di perdita di chance (CNF n. 87/2024).

Il cittadino italiano abilitato all’esercizio della professione forense in Italia ma residente in un Paese membro può essere iscritto all’albo italiano tenuto dal COA presso il cui circondario abbia la residenza (CNF parere n. 13/2024).

Il consiglio dell’ordine può disporre l’inserimento nell’elenco dei patrocinatori a spese dello Stato dei soli avvocati iscritti all’Albo che tiene e non pure quelli appartenenti ad altro Ordine (CNF parere n. 9/2024).

Normativa correlata:

  1. Art. 5 D.M. n. 144/2015. ↩︎
  2. L’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori (art. 22 L. n. 247/2012) è tenuto dal CNF (art. 35 co. 1 lett. e L. n. 247/2012). ↩︎
  3. D.M. n. 178/2016. ↩︎

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