L’alta vigilanza sull’esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore spetta al Ministro della giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei Primi Presidenti e dei Procuratori Generali.
NOTE
Articolo sostituito dall’art. 24 co. 3 L. n. 247/2012 (“[…] sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.“).