Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo III – Modalità della formazione (artt. 12 – 16) ➡️ Art. 15
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  1. Sono esentati dall’obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.1
  2. Su domanda dell’interessato, sono altresì esonerati dall’obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:
    a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
    b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
    c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
    d) cause di forza maggiore;
    e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.
  3. L’iscritto documenta al COA di appartenenza la causa e la durata dell’impedimento.
  4. L’esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell’impedimento e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell’impedimento.

Normativa correlata.

    Giurisprudenza correlata.

    Il Magistrato già iscritto all’albo forense e poi reiscrittosi dopo 25 anni di servizio, è esonerato dall’obbligo formativo (CNF parere n. 34/2024).

    Per “organi con funzioni legislative” devono intendersi esclusivamente le Camere e i Consigli regionali (CNF parere n. 45/2023).

    L’esonero dall’obbligo di formazione continua per ragioni d’età
    L’iscritto che raggiunge l’anzianità professionale di 25 anni o l’anzianità anagrafica di sessant’anni in dato momento del triennio formativo, è esentato dall’assolvimento dell’obbligo formativo a partire da quella data ma inevitabilmente l’esonero andrà a influenzare l’obbligo formativo di tutto l’anno in corso e lo stesso iscritto si considererà adempiente per le annualità precedenti dello stesso triennio in cui matura l’anzianità anagrafica o professionale, qualora per ciascuna annualità abbia conseguito i crediti minimi di cui all’art. 12 comma 5 reg. 6/2014 (CNF n. 10/2022).

    Formazione continua: la valutazione circa l’esenzione dall’obbligo per i cultori della materia non compete al CDD
    In tema di formazione continua, la valutazione circa l’estensione ai “cultori della materia” dell’esonero previsto per “i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche” (art. 11 L. n. 247/2012 e art. 15 Reg. CNF n. 6/2014) presuppone una specifica domanda al COA di appartenenza, unico titolato a tale valutazione, e non al CDD nel corso del procedimento disciplinare avviato per la violazione dell’obbligo stesso (CNF n. 124/2024).

    Note

    1. Il comma riproduce pressoché testualmente l’art. 11 co. 2 L. n. 247/2012. ↩︎

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