L. n. 113/2017 – Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi ➡️ Capo III – Modalità di svolgimento delle elezioni (artt. 5 – 16) ➡️ Art. 16
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1. In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento.

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