Ordinamento professionale ➡️ Titolo II – Albi, elenchi e registri (artt. 15 – 23) ➡️ Art. 16 | |
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1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d’ufficio, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza1 della difesa tecnica d’ufficio;
b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall’assegnazione.