Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo III – Modalità della formazione (artt. 12 – 16) ➡️ Art. 16
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  1. Gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dell’art. 9 della legge professionale, sono soggetti all’obbligo di formazione continua ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi del citato art. 9 della legge professionale.

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