Ordinamento professionale ➡️ Titolo II – Albi, elenchi e registri (artt. 15 – 23) ➡️ Art. 17
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1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo:
a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea;
b) avere superato l’esame di abilitazione;
c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine;
d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 18;
f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
g) non avere riportato condanne per i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;1
h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. L’iscrizione all’albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un’università italiana e ha superato l’esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell’ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all’articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all’Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell’articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

3. L’accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell’ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

4. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.

5. È consentita l’iscrizione ad un solo albo circondariale[art. 18 co. 1 lett. a) ult. per. L. n. 247/2012] salva la possibilità di trasferimento.2

6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell’ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l’interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell’iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell’ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell’ordine a richiesta dell’iscritto, quando questi rinunci all’iscrizione, ovvero d’ufficio o su richiesta del procuratore generale:
a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
b) quando l’iscritto non abbia prestato l’impegno solenne di cui all’articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell’articolo 21;
d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all’articolo 23, quando sia cessata l’appartenenza all’ufficio legale dell’ente, salva la possibilità di iscrizione all’albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:
a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L’interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;3
b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo;4
c) nei casi previsti per la cancellazione dall’albo ordinario, in quanto compatibili.

11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:
a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;
b) automaticamente, alla scadenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.

12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l’iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L’iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

13. Le deliberazioni del consiglio dell’ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all’interessato.

14. L’interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall’interessato ha effetto sospensivo.5

15. L’avvocato cancellato dall’albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.

16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’articolo 58.6

17. L’avvocato riammesso nell’albo ai termini del comma 15 è anche reiscritto nell’albo speciale di cui all’articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall’albo ordinario.

18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l’interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell’articolo 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell’ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.


I requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’albo o registro.

La cittadinanza italiana o comunitaria.

Vedi commento sub art. 3 cdf.

Il titolo di studio e l’esame di abilitazione.

Vedi art. 46 L. n. 247/2012 (Esame di Stato).

La laurea “honoris causa” è un riconoscimento esclusivamente onorifico, privo degli effetti della laurea rilasciata dalle Università a conclusione di un percorso pluriennale di studi e sulla base del superamento dei prescritti esami. Pertanto, essa non può essere considerata titolo idoneo all’iscrizione nel Registro dei Praticanti e/o nell’Albo degli Avvocati (CNF parere n. 96/2013).

Il domicilio professionale.

Vedi commento sub art. 7 L. n. 247/2012 (Prescrizioni per il domicilio).

Il godimento del pieno esercizio dei diritti civili.

I diversi effetti delle pene accessorie dell’interdizione dall’esercizio della professione e dai pubblici uffici
La pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione (art. 30 c.p.) non incide sul mantenimento dell’iscrizione all’Albo e la sua durata è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense (art. 54, co. 4, L. n. 247/2012). Tale disciplina, invece, non si applica alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.), la quale comporta infatti l’inibizione del pieno esercizio dei diritti civili, con conseguente necessità di cancellazione dall’Albo professionale per perdita del requisito previsto dall’art. 17 co. 1 lett. d) L. n. 247/2012 (CNF n. 229/2024, CNF n. 266/2022, CNF n. 229/2021).

Interdizione dai pubblici uffici e cancellazione di diritto dall’albo
L’interdizione dai pubblici uffici, irrogata all’esito di un giudizio penale (art. 28 cp) quale sanzione accessoria tendente ad un obiettivo di prevenzione generale o di difesa sociale nonché di prevenzione speciale volta ad evitare che il reo ricada nel delitto, comporta la cancellazione di diritto dall’albo di avvocato (art. 42, co. 2 lett. a R.D.L. n. 1578/1933), la quale non ha tuttavia natura disciplinare, presupponendo esclusivamente l’esistenza di una sentenza definitiva che infligga all’imputato detta pena accessoria (CNF n. 200/2013).

La cancellazione (amministrativa) dall’albo dell’avvocato sottoposto ad amministrazione di sostegno
La sottoposizione dell’avvocato alla procedura di amministrazione di sostegno costituisce una limitazione al personale esercizio dei diritti civili ed attesta uno stato tale da far ritenere carente il requisito di cui all’art. 17, commi 1 e 2, della L. 247/2012 necessario per l’iscrizione all’Albo e per la permanenza dell’iscrizione stessa. Peraltro, a nulla rileva in contrario l’eventuale pendenza del reclamo avverso il provvedimento del Giudice Tutelare, in quanto immediatamente esecutivo ex artt. 403 e 407 c.c. (CNF n. 256/2023, CNF n. 216/2013).
Infatti, l’incapacità naturale è incompatibile con l’esercizio concreto della professione forense (CNF n. 122/2021, CNF parere n. 91/2017).

Requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’albo forense: l’affidamento in prova al servizio sociale
In tema di requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’albo forense, l’affidamento in prova al servizio sociale costituisce una misura alternativa alla esecuzione della pena detentiva (art. 47 L. n. 354/1975) sicché, in quanto tale, non rileva ex art. 17 lett. f) L. n. 247/2012 (“non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive”) ma semmai ex art. 17 lett. d) L. n. 247 cit. (“godere del pieno esercizio dei diritti civili”), ovvero ex art. 17 lett. h) L. n. 247 cit. (“essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense”). (CNF n. 166/2022).

L’insussistenza di condizioni di incompatibilità.

Vedi commento sub art. 18 L. n. 247/2012 (Incompatibilità).

Il non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive.

La cancellazione dall’albo dell’avvocato sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive
È manifestamente infondata la qlc dell’art. 17 co. 1 lett. f) L. n. 247/2012, nella parte in cui prevede la cancellazione amministrativa del professionista nell’ipotesi di esecuzione di pene detentive ovvero di misure cautelari o interdittive (a nulla rilevando la validità del titolo di esecuzione), per asserito contrasto con gli artt. 3 (principio di eguaglianza) e 4 (diritto al lavoro) della Costituzione. Trattasi, infatti, di un legittimo requisito per ottenere e mantenere l’iscrizione all’albo in quanto la restrizione della libertà personale incide inevitabilmente sulla libertà, autonomia e indipendenza dell’azione professionale e di giudizio dell’avvocato, con conseguente limitazione nella facoltà di poter offrire tutti gli strumenti per il più compiuto esercizio del diritto di difesa del cliente/parte assistita, oltre a comportare una menomazione immediata per il prestigio ed il decoro dell’intero ordine professionale (CNF n. 63/2024).

L’assenza di condanne per particolari reati.

Vedi questo commento.

La condotta irreprensibile.

Sulla condotta irreprensibile (già “specchiatissima e illibata”)
Nel nuovo ordinamento professionale forense, la formula della condotta “specchiatissima e illibata” (art. 17 RDL 1578/1933) è stata sostituita dalla “condotta irreprensibile” (art. 17 co. 1 lett. h L. n. 247/2012) che, tuttavia, sia pure con meno enfasi, non modifica il contenuto sostanziale del requisito di iscrizione e permanenza all’albo o registro, che riguarda l’idoneità del soggetto a svolgere correttamente sotto il profilo morale la professione forense, con valutazione da effettuarsi in base ai principi del codice deontologico (CNF n. 64/2024, CNF n. 165/2022, CNF n. 157/2022, CNF n. 122/2016, CNF n. 187/2013, CNF n. 135/2006).
Infatti, l’avvocato, quale pilastro del nostro sistema giurisdizionale, nonché garante e custode dei diritti e delle libertà, assolve alla funzione di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il diritto inviolabile alla difesa (così come mirabilmente scolpito all’art. 24 della Costituzione), donde la diversità e l’assoluta peculiarità del ruolo sociale e costituzionale dell’avvocatura impone certamente un maggiore rigore e severità nella valutazione del requisito soggettivo della condotta irreprensibile anche rispetto ad altre categorie professionali (CNF n. 64/2023).

Iscrizione all’albo o registro e requisito della condotta irreprensibile: rilevano anche i comportamenti della vita privata
Il requisito della condotta irreprensibile (art. 17, lett. h, L. n. 247/2012) si estende all’intero stile di vita dell’aspirante all’iscrizione nell’albo avvocati o nel registro dei praticanti: infatti, ai fini della valutazione di tale requisito rilevano anche i comportamenti riferibili alla dimensione privata dell’individuo, tali da far dubitare dell’affidabilità e dei requisiti attitudinali per il corretto svolgimento della professione forense (CNF n. 64/2024, CNF n. 205/2023, CNF n. 63/2019, CNF n. 225/2017, CNF n. 214/2017, CNF n. 130/2015, CNF n. 161/2014, CNF n. 75/2013).

La rilevanza di fatti risalenti ma gravi nella valutazione della condotta irreprensibile
Ai fini della valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già “specchiatissima ed illibata”), alcun rilievo può attribuirsi alla circostanza che le condotte criminose ascrivibili al richiedente l’iscrizione all’albo siano risalenti nel tempo, ove la sentenza definitiva abbia invece data recente e riguardi fatti di particolare gravità, tali cioè da dare luogo ad una valutazione negativa dell’attitudine del professionista a svolgere la delicata funzione di cooperazione alla funzione giudiziaria propria dell’attività del difensore (CNF n. 64/2024, CNF n. 205/2023, CNF n. 68/2016, CNF n. 8/2014).

La valutazione della condotta irreprensibile in rapporto a procedimenti penali, sia pendenti sia conclusi con la condanna
La sussistenza del requisito della condotta irreprensibile, necessario ai fini della iscrizione all’albo avvocati e al registro dei praticanti, non è automaticamente esclusa dalla pendenza di un procedimento penale, che quindi non è di assoluto ostacolo all’iscrizione all’albo o registro, stante il principio costituzionale di “presunzione di non colpevolezza” ed in assenza di elementi che portino ad escludere che l’interessato possa con onore, decoro e serietà esercitare la professione forense (CNF n. 157/2022).
Inoltre, la valutazione del requisito della condotta irreprensibile, necessario ai fini della iscrizione all’albo avvocati e al registro dei praticanti, va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche dall’esito dell’eventuale procedimento penale che possa aver coinvolto l’interessato, la cui condanna penale non comporta pertanto un’automatica inibizione dell’iscrizione (CNF n. 64/2024, CNF n. 63/2019, CNF n. 214/2017, CNF n. 380/2016, CNF n. 214/2017CNF n. 68/2016, CNF n. 214/2017, CNF n. 158/2015, CNF n. 15/2015, CNF n. 14/2015, CNF n. 2/2014, CNF n. 75/2013).
In definitiva, da un lato, la condotta irreprensibile non è di per sé da escludere in presenza di una condanna penale; dall’altro lato, può essere considerato privo di detto requisito chi ha tenuto un comportamento idoneo a compromettere il decoro e la dignità della classe forense, ancorchè per gli stessi fatti non vi sia stata (ancora) pronuncia penale di condanna (CNF n. 157/2022, CNF n. 15/2015, CMF n. 14/2015, CNF n. 75/2013, Cass. n. 10137/2004).

Sulla cancellazione dall’albo dell’avvocato sottoposto a procedura concorsuale
Deve disporsi la cancellazione dall’albo dell’avvocato dichiarato fallito in proprio e quale socio illimitatamente responsabile di una snc, ai sensi dell’art. 17 L. n. 247/2012 sotto il profilo della perdita del requisito della condotta irreprensibile nonché dell’art. 18, lett. c) L. n. 247/2012 cit., a mente della quale l’iscrizione nell’Albo è incompatibile “con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite”. (CNF n. 349/2023).

Requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’albo forense: l’affidamento in prova al servizio sociale
In tema di requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’albo forense, l’affidamento in prova al servizio sociale costituisce una misura alternativa alla esecuzione della pena detentiva (art. 47 L. n. 354/1975) sicché, in quanto tale, non rileva ex art. 17 lett. f) L. n. 247/2012 (“non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive”) ma semmai ex art. 17 lett. d) L. n. 247 cit. (“godere del pieno esercizio dei diritti civili”), ovvero ex art. 17 lett. h) L. n. 247 cit. (“essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense”). (CNF n. 166/2022).

Reiscrizione all’albo a seguito di radiazione: l’oggetto di valutazione della condotta irreprensibile
La reiscrizione a seguito di cancellazione – indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato la cancellazione – coincide con una nuova iscrizione, sicché il COA deve verificare la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla legge professionale (CNF parere n. 14/2020).
Tuttavia, la valutazione della condotta irreprensibile (art. 17 L. n. 247/2012), che la legge richiede per la re-iscrizione nell’albo a seguito di cancellazione disciplinare o radiazione non può limitarsi all’esame dei comportamenti dell’avvocato precedenti alla condanna disciplinare, poiché altrimenti di nessun professionista già ritenuto meritevole di radiazione disciplinare potrebbe mai essere disposta la reiscrizione. Ai fini della reiscrizione è infatti necessario valutare il comportamento successivo del richiedente, compreso il risarcimento delle parti lese (CNF n. 12/2023, CNF n. 180/2022, CNF n. 71/2017).

La condanna penale definitiva dell’iscritto giustifica il procedimento disciplinare dinanzi al CDD e la cancellazione amministrativa da parte del COA per perdita del requisito della condotta irreprensibile (art. 17 co. 9 L. n. 247/2012), ma la pendenza del ricorso al CNF avverso la deliberazione del COA territoriale impedisce fino alla conclusione del procedimento qualsiasi iniziativa da parte dello stesso COA sui medesimi fatti oggetto della pronunzia (CNF n. 46/2013).

Stante la presunzione di non colpevolezza, la mera condizione di imputato non è – di per sé – ostativa all’iscrizione all’albo per asserita mancanza del requisito della condotta irreprensibile
Il requisito della “condotta irreprensibile” – previsto dall’art. 17 co. 1 lett. h) L. n. 247/2012 tra quelli necessari per l’iscrizione all’albo degli avvocati – impone una considerazione delle condotte (anche afferenti alla vita privata) del richiedente improntata a un canone di necessaria gravità, funzionale alla valutazione dell’idoneità dell’interessato, sotto il profilo dell’onorabilità, a garantire l’affidabilità e il prestigio connessi allo svolgimento della professione forense, con la conseguenza che, in ragione della presunzione di non colpevolezza, la mera condizione di imputato non è – di per sé – ostativa, essendo necessario quantomeno che l’accertamento della responsabilità penale si sia tradotto in una pronuncia di condanna, sia pure non definitiva (Cass. n. 19726/2024, CNF n. 1/2017).

Avvocati stabiliti: quando è possibile (e doverosa) la verifica del requisito della condotta irreprensibile
L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti non è subordinata alla verifica del requisito della condotta irreprensibile, già specchiatissima e illibata (art. 17 L. n. 247/2012, già art. 17 R.D.L. n. 1578/1933), che è tuttavia imprescindibile al momento della richiesta di iscrizione all’albo degli avvocati, dopo un triennio di effettivo svolgimento della professione in Italia con il titolo acquisito in altro Stato membro: in quella sede, ove il richiedente intenda abbandonare la qualifica acquisita in altro Stato membro per conseguire il titolo professionale previsto dalla legislazione italiana, sorge, dunque, l’obbligo, per il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di verificare la sussistenza di tutti gli altri requisiti di iscrizione, ivi compresi quelli di onorabilità (CNF n. 225/2017, Cass. n. 4252/2016).
Contra, l’orientamento anche di recente ribadito secondo cui anche in materia di iscrizione degli avvocati stabiliti nella Sezione Speciale dell’Albo, per la quale il titolo è costituito esclusivamente dal certificato di iscrizione all’Albo del Paese di provenienza, deve comunque osservarsi il requisito di condotta irreprensibile (già specchiatissima ed illibata) di cui all’art. 17 L. n. 247/2012 (già art. 17 R.D.L. n. 1578/1933) necessario per l’iscrizione negli albi, elenchi e registri, in quanto presupposto a tutela della dignità e del decoro della classe forense, anche in virtù di una parità di trattamento con il cittadino italiano, cui appunto l’iscrizione stessa sarebbe negata ove si trovasse nelle medesime condizioni dell’avvocato stabilito (CNF parere n. 7/2022, Cass. n. 15694/2015, CNF n. 15/2015, CNF n. 14/2015 riformata da Cass. n. 4252/2016).

La cancellazione d’ufficio dall’albo o registro per perdita del requisito della condotta irreprensibile
Il COA può disporre la cancellazione d’ufficio dell’iscritto in caso di sopravvenuta perdita del requisito della condotta irreprensibile di cui all’articolo 17, comma 1, lettera h), L. n. 247/2012 (CNF parere n. 3/2024).

Il rifiuto di iscrizione o la cancellazione dall’albo o registro per mancanza o perdita del requisito della condotta irreprensibile (già oggetto di sanzione disciplinare)
Il COA può disporre la cancellazione dell’iscritto in via amministrativa per sopravvenuta perdita del requisito della condotta irreprensibile (art. 17 co. 1 lett. h L. n. 247/2012) ancorché per i medesimi fatti l’iscritto stesso sia stato già attinto da provvedimento disciplinare (inferiore alla radiazione) (CNF parere n. 3/2024).
Peraltro, il COA può provvedere, in ogni tempo, alla cancellazione d’ufficio del proprio iscritto, che sia stato condannato in via definitiva per fattispecie di reato che pregiudichino la condotta irreprensibile (art. 17 L. n. 247/2012), senza attendere l’esito dell’eventuale procedimento disciplinare dinanzi al CDD e comunque a prescindere dall’eventuale pendenza del relativo procedimento disciplinare, giacché il divieto di cui agli artt. 17 co. 16 e 53 L. n. 247/2012 non trova applicazione allorché la cancellazione sia disposta per la perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione e la permanenza nell’albo o registro (art. 17, commi 1 e 2, L. n. 247/2012) (CNF n. 229/2024, CNF n. 50/2023).
Inoltre, il COA può rifiutare l’iscrizione all’albo richiesta dal praticante per mancanza di condotta irreprensibile per fatti per i quali era stato già in precedenza disciplinarmente sanzionato, non operando il principio di ne bis in idem sicché al COA non è preclusa una nuova ed ulteriore valutazione di quel contegno ai fini del rigetto della domanda di iscrizione all’albo (CNF n. 193/2019, Cass. n. 25368/2014, CNF n. 92/2011, CNF n. 227/2009).

Sanzione disciplinare del praticante e, per il medesimo fatto, successivo rigetto della domanda di iscrizione all’albo: escluso il divieto di ne bis in idem
Il diniego di iscrizione all’Albo degli avvocati per difetto del requisito soggettivo della condotta specchiatissima ed illibata (ora, irreprensibile) non costituisce una misura afflittiva tale da rendere operante la regola del divieto del “ne bis in idem”, per essere stata una stessa condotta già in precedenza disciplinarmente e penalmente sanzionata, e conseguentemente precludere una nuova ed ulteriore valutazione di quel contegno ai fini del rigetto della domanda di iscrizione all’albo (Nel caso di specie, il ricorrente lamentava l’asserita illegittimità del diniego di iscrizione all’albo degli avvocati sulla base del medesimo fatto – ovvero una condanna in sede penale – che a suo tempo era stato già utilizzato a fini disciplinari per infliggere all’allora praticante una sanzione disciplinare). (Cass. n. 25368/2014, CNF n. 92/2011, CNF n. 227/2009).

Iscrizione e cancellazione: decorrenza degli effetti

L’iscrizione all’albo ha natura costitutiva sicché non può essere retrodatata
Il provvedimento con il quale si procede all’iscrizione in un albo o in un registro ha natura costitutiva e non dichiarativa, con la chiara conseguenza che non può ammettersi una retrodatazione rispetto al provvedimento del COA (CNF n. 227/2022).
Contra, Il COA può, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, anticipare la decorrenza degli effetti dell’iscrizione nell’albo o registro al momento della presentazione della relativa istanza (CNF parere n. 65/2021, CNF parere n. 53/2021). In ogni caso, gli effetti non sono posticipati al successivo momento in cui l’iscritto presta giuramento (ora, impegno solenne) (CNF parere n. 51/2021, CNF parere n. 26/2021).

Domanda di cancellazione dall’albo: gli effetti decorrono, normalmente, dalla delibera del COA ma possono retroagire ad un momento precedente solo ove non pregiudichino la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte
Gli effetti del provvedimento di cancellazione dall’Albo/Registro/Elenco operano normalmente a partire dal momento dell’assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell’ordine, che tuttavia può discrezionalmente e prudenzialmente disporre la retroattività degli effetti stessi alla data di presentazione della domanda, secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l’affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all’albo del professionista. Infatti, sarebbe viziato da eccesso di potere per irragionevolezza un provvedimento che, accogliendo un’istanza in tal senso dell’iscritto, ne disponesse la cancellazione con decorrenza da un momento eccessivamente risalente nel tempo, con evidenti possibili conseguenze negative in ordine alla tutela dei soggetti che avessero fatto ricorso alle prestazioni professionali dell’avvocato iscritto (CNF n. 95/2024, CNF n. 350/2023, CNF n. 162/2023, CNF n. 35/2023, CNF n. 269/2021, CNF n. 20/2021, CNF parere n. 41/2022, CNF parere 53/2001).

La domanda di iscrizione all’albo non basta ad esercitare (legittimamente) la professione
La formalizzazione dell’iscrizione all’albo, e non la semplice aspettativa di iscrizione, è condizione indispensabile per l’esercizio della professione (Nel caso di specie, il professionista era iscritto alla sezione speciale dell’albo ed aveva fatto domanda di iscrizione all’albo ordinario. Nelle more, aveva cessato l’attività lavorativa presso il proprio ente pubblico e, prima ancora di ottenere l’iscrizione all’albo ordinario, ritenuta mera formalità, aveva esercitato la professione in favore di soggetti diversi). (CNF n. 182/2017).

Il cd. preavviso di cancellazione o di diniego di iscrizione all’albo cristallizza le motivazioni del COA
L’istituto del cd. preavviso di cancellazione dall’albo o di diniego di iscrizione all’albo (art. 17, co. 12, L. 247/2012) costituisce un indefettibile ed imprescindibile supplemento procedimentale a cui corrisponde la facoltà per l’interessato di presentare osservazioni e chiedere di essere personalmente ascoltato. In particolare, tale preavviso cristallizza le motivazioni del COA, che solo su queste, già esternate, eventualmente meglio precisate, deve fondare il provvedimento finale, che deve appunto rimanere nel perimetro delineato ed espresso nella comunicazione ex art. 17 cit. Da ciò discende un ulteriore corollario: qualora l’interessato si avvalga della opportunità difensiva di depositare memorie e di essere ascoltato, il COA deve prendere in considerazione il contenuto delle predette osservazioni e delle risultanze dell’audizione, dandone compiutamente conto nell’iter motivazionale del provvedimento conclusivo (CNF n. 64/2024, CNF n. 211/2021).

Cancellazione dall’albo: l’audizione dell’interessato
Prima di deliberare la cancellazione dell’iscritto dall’albo, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati ha l’obbligo di invitarlo a presentare eventuali osservazioni, nonché l’obbligo di procedere alla sua audizione ma solo a condizione che questi chieda di essere ascoltato, non essendo comunque necessario alcun formale avvertimento o avviso in tal senso (CNF n. 64/2024, CNF n. 233/2020, CNF n. 176/2019).
Contra, In tema di cancellazione dall’albo/registro/elenco forense di natura amministrativa e non disciplinare, la normativa di cui all’art. 17 L. 247/2012 (già art. 37, comma 2, del r.d.l. n. 1578/1933, unitamente al successivo art. 45) deve essere interpretata alla luce dei principi costituzionali (artt. 3, 24 e 97 Cost.) e della legislazione ordinaria in materia di pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione (condensati nella legge n. 241/1990), posto che l’atto finale della cancellazione incide direttamente su posizioni soggettive, che trovano tutela anche nell’ordinamento costituzionale, quali il diritto al lavoro (art. 4 Cost.). Conseguentemente, detta cancellazione non può essere disposta se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni, il quale deve essere posto in condizione di conoscere le ragioni specifiche per cui è stato avviato il procedimento che lo riguarda, di apprestare le proprie difese e di illustrarle anche oralmente (CNF n. 33/2023, CNF n. 5/2023, CNF n. 150/2023, CNF n. CNF n. 150/2018, CNF n. 163/2017, CNF n. 99/2017, CNF n. 169/2015, CNF n. 67/2013, CNF n. 137/2010).
In ogni caso, il provvedimento di cancellazione dall’albo, adottato in assenza di audizione del diretto interessato che ne abbia fatto formale ed espressa richiesta, è affetto da nullità insanabile per violazione del principio del contraddittorio e quindi per violazione del diritto di difesa (CNF n. 79/2018, CNF n. 78/2018, CNF n. 13/2018, CNF n. 12/2018, CNF n. 11/2018, CNF n. 355/2016, CNF n. 263/2009).
Infine, Il Consiglio territoriale può adottare il proprio provvedimento quando il professionista sia stato invitato a comparire e non si sia presentato senza addurre un assoluto impedimento, poiché la Legge non richiede che il professionista sia stato effettivamente sentito, se non altro perché potrebbe volontariamente rifiutare l’audizione, ma che lo stesso sia stato posto in condizione di esserlo e non sia stato nell’impossibilità di presentarsi, né impone l’audizione a domicilio, essendo analogicamente applicabile l’art. 420 ter cod. proc. pen., secondo il quale la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’imputato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta (CNF n. 231/2020).

Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare
Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione (CNF n. 64/2024, CNF n. 39/2022, CNF n. 233/2021, CNF n. 190/2021, CNF n. 146/2021, CNF n. 145/2021, CNF n. 57/2021, CNF n. 212/2020, CNF n. 176/2020, CNF n. 40/2020, CNF n. 15/2020).
Inoltre, per gli stessi motivi:
1) è sufficiente il solo rispetto del quorum per l’adozione della delibera (Cass. n. 16255/2023, CNF n. 166/2022, Cass. n. 34445/2019, Cass. n. 34438/2019, Cass. n. 34435/2019, Cass. n. 34434/2019, Cass. n. 34430/2019, Cass. n. 34429/2019)
2) non si applicano gli istituti dell’astensione e della ricusazione (CNF n. 166/2022).

Avvocati stabiliti: conformemente ai principi comunitari, l’anzianità di iscrizione nella sezione speciale non è cumulabile con l’anzianità di iscrizione nell’Albo ordinario
L’iscrizione nell’Albo ordinario, a seguito di intervenuta integrazione, di un avvocato precedentemente iscritto nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti di cui al D.Lgs. n. 96/2001 non può comportare il cumulo della relativa anzianità di iscrizione, giacché l’iscrizione alla Sezione speciale consente una forma peculiare e limitata di esercizio della professione forense, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di intesa con un Avvocato iscritto all’Albo ordinario, attività funzionale all’espletamento del procedimento di stabilimento-integrazione ai sensi del D.Lgs. n. 96/2001. Deve peraltro ritenersi che tale disciplina sia costituzionalmente legittima nonché coerente con il contesto normativo sovranazionale, secondo i principi espressi dalla Corte di giustizia (Cass. n. 5306/2024, CNF n. 41/2023, CNF n. 177/2022).

Reiscrizione a seguito di radiazione: il computo dell’anzianità
L’avvocato cancellato dall’albo per perdita del requisito della condotta irreprensibile a seguito di condanna penale e successivamente reiscritto a seguito della riabilitazione, può cumulare i periodi di anzianità ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ferma restando l’ovvia detrazione del periodo o dei periodi in cui l’avvocato è stato cancellato (CNF parere n. 11/2024).

La disciplina della reiscrizione del radiato non si applica a fattispecie diverse
L’art. 62 n. 10 L. n. 247/2012 (secondo cui il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno dopo la scadenza di tale termine) è norma speciale insuscettibile di interpretazione analogica, sicché non si applica alle richieste di iscrizione all’albo già respinte per difetto del requisito della condotta irreprensibile ex art. 17, lett. H) L. n. 247/2012 (CNF n. 205/2023)

Le PEC comunicate all’Ordine di appartenenza popolano il Reginde e sono valide destinazioni per ogni notifica o comunicazione ai relativi titolari
Come gli altri iscritti in un albo professionale (cfr. art. 16 co. 7 D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009), anche gli avvocati hanno l’obbligo di comunicare all’Ordine di appartenenza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, che viene quindi trasmesso al Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (c.d. Reginde) e costituisce valida destinazione per ogni notifica o comunicazione da parte dei mittenti, ivi compresi gli organi e gli uffici dell’Ordine di appartenenza e i Consigli di Disciplina in virtù della previsione degli articoli 15 co. 1, 17 co. 1 e 21 co. 1 del regolamento CNF n. 2/2014 (CNF n. 28/2024).

Iscrizione all’albo e al registro: (ora) inammissibile l’impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello
A differenza della previgente disciplina (art. 31 RDL n. 1578/1933), il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello non è più legittimato ad impugnare la delibera di iscrizione all’albo o al registro (arg. ex art. 17 L. n. 247/2012), ma esclusivamente quella di iscrizione alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti (art. 6 del D. Lgs. n. 96/2001). (CNF n. 48/2023, CNF n. 118/2022, CNF n. 225/2017, CNF n. 1/2017, CNF n. 3/2016).

Istanza di iscrizione all’albo o registro: sottacere al COA la pendenza di condanne o procedimenti penali costituisce violazione del dovere di lealtà e correttezza verso le Istituzioni forensi
Nelle comunicazioni o istanze rivolte alle Istituzioni forensi, attestare falsamente l’inesistenza di condanne o procedimenti penali a proprio carico costituisce illecito deontologico per violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all’art. 19 cdf (CNF n. 263/2022, CNF n. 234/2022).

Asserita illegittimità della mancata iscrizione o della cancellazione dall’albo forense: il risarcimento del preteso danno va fatto valere dinanzi al Giudice ordinario
Il CNF (e, quindi, non pure il TAR) ha giurisdizione speciale esclusiva in relazione ai reclami avverso i provvedimenti conclusivi ed i relativi atti procedimentali che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri forensi (a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa, id est: diritto o interesse legittimo), ivi comprese le impugnazioni avverso il rigetto, da parte dei COA, delle istanze per il rilascio dei relativi certificati. Non spetta invece al CNF la giurisdizione sulle domande di risarcimento del relativo preteso danno, asseritamente conseguente all’illegittimo esercizio del predetto potere da parte degli Ordini, che spetta infatti al giudice ordinario (CNF n. 143/2022, CNF n. 82/2020, CNF n. 250/2015, CNF n. 158/2013, Cass. n. 10215/2006).

Il COA ha il dovere di rilasciare i certificati di iscrizione all’albo (senza sindacare la fondatezza dell’uso che il richiedente intenda farne, specie qualora tale delibazione spetti al CNF)
Il Consiglio dell’Ordine ha il dovere di certificare l’iscrizione all’albo di un avvocato, ai fini di successiva domanda di iscrizione all’albo dei patrocinatori dinanzi le magistrature superiori, la cui successiva valutazione spetta in via esclusiva al Comitato per la tenuta dell’Albo speciale, costituito presso il CNF (Nel caso di specie, il ricorrente aveva richiesto al proprio COA di appartenenza il rilascio del certificato di iscrizione all’albo forense al fine di allegarlo alla successiva domanda di iscrizione all’albo speciale dei cassazionisti. Il COA respingeva quindi la richiesta, sul ritenuto presupposto che l’istante non avesse i requisiti per ottenere l’iscrizione all’albo speciale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la delibera di rigetto). (CNF n. 72/2022).

La cancellazione dall’albo professionale di una pluralità di iscritti in identiche condizioni non richiede una delibera personalizzata per ciascuno di essi
Il provvedimento adottato dall’Ordine professionale nei confronti di una pluralità di soggetti, che si trovino tutti nella medesima condizione, non richiede alcuna particolare “personalizzazione” nei confronti di ciascuno di essi, apparendo anzi tale uniformità idonea a garantire trasparenza e certezza di parità di trattamento tra i destinatari medesimi del provvedimento stesso (Nel caso di specie, il COA aveva deliberato la cancellazione dalla sezione speciale dell’albo di tutti gli “avocat” che versavano in identica carenza di presupposti soggettivi). (CNF n. 39/2022, CNF n. 39/2022, CNF n. 32/2018, CNF n. 21/2018, CNF n. 20/2018, CNF n. 19/2018, CNF n. 196/2017).

Ai procedimenti di cancellazione non disciplinare dall’albo non si applicano, neppure in via sussidiaria, le norme del codice di procedura penale
Ai procedimenti di cancellazione amministrativa (non disciplinare) dall’albo non si applicano, neppure in via sussidiaria, le norme del codice di procedura penale (CNF n. 39/2022, Cass. n. 34435/2019, Cass. n. 34434/2019, Cass. n. 34430/2019, Cass. n. 34429/2019, CNF n. 179/2019, CNF n. 178/2019, CNF n. 123/2019, CNF n. 54/2019, CNF n. 11/2019, CNF n. 10/2019, CNF n. 256/2018, CNF n. 255/2018, CNF n. 254/2018, CNF n. 252/2018, CNF n. 251/2018, CNF n. 250/2018, CNF n. 240/2018, CNF n. 239/2018, CNF n. 238/2018, CNF n. 237/2018, CNF n. 235/2018, CNF n. 234/2018, CNF n. 233/2018, CNF n. 232/2018, CNF n. 212/2018).

Alla cancellazione dall’albo, per mancanza originaria o sopravvenuta dei presupposti, non si applica il termine massimo previsto per la autotutela decisoria dalla L. n. 241/1990
I provvedimenti di iscrizione agli albi professionali da parte degli Ordini professionali debbono essere ricondotti nella categoria delle autorizzazioni ricognitive, da cui discende l’impossibilità di apporre un termine volto a consolidare una situazione giuridica illegittimamente sorta. L’iscrizione all’albo non è idonea a consolidarsi come diritto quesito, sicché la cancellazione d’ufficio può avvenire in ogni tempo (non applicandosi il termine massimo previsto per l’autotutela), in quanto l’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione, che può avvenire in ogni tempo giacché il termine massimo per il riesame in autotutela ex art. 21 novies L. n. 241/1990 si applica esclusivamente ai provvedimenti amministrativi discrezionali, non certo a quelli aventi natura vincolata, come appunto quello di cancellazione dall’Albo, giacché il rilievo pubblicistico della professione forense non può tollerare che una così delicata attività, tendenzialmente indispensabile, possa essere affidata, in ragione del mero decorso del tempo, a soggetti privi, ab origine o per vicende sopravvenute, dei requisiti individuati dall’ordinamento come necessari (Cass. n. 16255/2023, CNF n. 200/2022, CNF n. 254/2021, Cass. n. 35463/2021, CNF n. 190/2021, CNF n. 57/2021, CNF n. 13/2021, CNF n. 233/2020, CNF n. 212/2020, CNF n. 179/2020, CNF n. 178/2020, CNF n. 176/2020, Cass. n. 34446/2019, Cass. n. 34445/2019, Cass. n. 34443/2019, Cass. n. 34442/2019, Cass. n. 34441/2019, Cass. n. 34440/2019, Cass. n. 34439/2019, CNF n. 123/2019, CNF n. 54/2019, CNF n. 11/2019, CNF n. 10/2019, CNF n. 256/2018, CNF n. 255/2018, CNF n. 254/2018, CNF n. 252/2018, CNF n. 251/2018, CNF n. 250/2018, CNF n. 240/2018, CNF n. 239/2018, CNF n. 238/2018, CNF n. 237/2018, CNF n. 235/2018, CNF n. 234/2018, CNF n. 233/2018, CNF n. 232/2018, CNF n. 32/2018, CNF n. 21/2018, CNF n. 20/2018, CNF n. 19/2018, CNF n. 196/2017, CNF n. 174/2017, CNF n. 173/2017, CNF n. 172/2017, CNF n. 171/2017, CNF n. 170/2017, CNF n. 169/2017, CNF n. 168/2017, CNF n. 166/2017, CNF n. 165/2017, CNF n. 164/2017, CNF n. 198/2016, CNF n. 197/2016, CNF n. 196/2016, CNF n. 201/2015, CNF n. 200/2015, CNF n. 199/2015, CNF n. 198/2015, CNF n. 197/2015, CNF n. 196/2015).

La tenuta e gestione degli albi da parte del COA in regime di prorogatio
Le attività di cancellazione ed iscrizione all’albo forense non costituiscono procedimenti di straordinaria amministrazione, bensì “affari correnti” (ovvero di ordinaria amministrazione) che pertanto ben possono essere compiute anche dal COA in regime di prorogatio (CNF n. 237/2021, CNF n. 236/2021).
Peraltro, lo stesso dicasi per la fissazione di una pubblica seduta per la prestazione dell’impegno solenne da parte dei nuovi avvocati (CNF parere n. 63/2015)

Annullamento del rigetto dell’iscrizione all’albo e successiva competenza all’iscrizione stessa
Nel caso di annullamento, da parte del CNF, del provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’albo professionale, all’iscrizione stessa provvede il competente Consiglio dell’Ordine (con ogni eventuale, conseguente determinazione anche in punto di decorrenza degli effetti della iscrizione), giacché l’art. 17, co. 7, L. n. 247/2012 riguarda esclusivamente i casi in cui il Consiglio locale non provveda nel termine di legge sulla richiesta di iscrizione (CNF n. 208/2021, CNF n. 94/2020, CNF n. 176/2019, CNF n. 208/2021, CNF n. 29/2017, CNF n. 15/2017, CNF n. 24/2014).

Cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione e audizione (a richiesta) dell’interessato
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, qualora rilevi la mancanza di un requisito necessario per l’iscrizione all’albo, prima di deliberare la cancellazione dell’iscritto, oltre all’obbligo di invitarlo a presentare eventuali osservazioni, ha anche l’obbligo di procedere alla sua audizione ma solo a condizione che questi chieda di essere ascoltato, in quanto il comma 12 dell’art. 17 della legge 247 del 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) contiene una previsione diversa e specifica rispetto alla normativa sulla procedura disciplinare, richiamata dal comma 3 del medesimo art. 17 solo in quanto applicabile. (CNF n. 146/2021).

L’iscrizione all’albo non è idonea a consolidarsi come diritto quesito, sicché la cancellazione d’ufficio può avvenire in ogni tempo (non applicandosi il termine massimo previsto per l’autotutela)
L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione, che può avvenire in ogni tempo giacché il termine massimo per il riesame in autotutela ex art. 21 octies L. n. 241/1990 si applica esclusivamente ai provvedimenti amministrativi discrezionali, non certo a quelli aventi natura vincolata, come appunto quello di cancellazione dall’Albo (CNF n. 57/2021, CNF n. 48/2021, CNF n. 13/2021).

Cancellazione dall’albo per mancata comunicazione della PEC
Ai sensi dell’articolo 16, comma 7bis del d. lgs. n. 185/2008, come modificato da ultimo dall’articolo 37 del D.L. n. 76/2020, “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 e’ obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione amministrativa dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio” (CNF parere n. 39/2021).
Inoltre, le richiamate previsioni coincidono con obblighi e sanzioni già autonomamente previste per gli avvocati, che hanno l’obbligo di comunicare al proprio COA il domicilio digitale a pena di sospensione, prevista dall’articolo 21 della legge professionale forense in relazione al mancato possesso dei requisiti per l’esercizio effettivo e continuativo dell’attività professionali, tra i quali è annoverato, ai sensi dell’articolo 2 del DM n. 47/2016 anche il possesso e la comunicazione al COA di un indirizzo di posta elettronica certificata (CNF parere n. 12/2021).
Peraltro, tale obbligo si estende anche anche:
– agli avvocati iscritti nell’elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno di cui all’art. 15, co. 1, lett. d) l. 247/2012 (CNF parere n. 38/2021)
– agli avvocati iscritti all’AIRE che, in virtù dell’articolo 7, comma 5, L. n. 247/2012 (CNF parere n. 10/2021)
– alle associazioni tra professionisti (CNF parere n. 2/2021)
Invece, tale obbligo non riguarda i praticanti e i praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo: entrambe queste figure sono infatti iscritte in un “Registro”, a sottolineare che le stesse si collocano su un piano diverso rispetto al professionista avvocato iscritto nell’albo (CNF parere n. 2/2021)

La formulazione dell’articolo 17, comma 10, lett. b) e comma 11 è sufficientemente chiara nel prevedere – da un lato – la cancellazione d’ufficio del praticante dal registro, una volta ottenuto il certificato di compiuta pratica. D’altro canto, a tale obbligo può derogarsi unicamente in relazione alla possibilità di ottenere l’autorizzazione al patrocinio sostitutivo. In tal caso, l’iscrizione può permanere fino alla scadenza del periodo di cui all’articolo 41, comma 12, ultimo periodo (cinque anni dalla scadenza del primo semestre di tirocinio). Ne consegue che, una volta maturato detto termine, debba procedersi alla cancellazione, a nulla rilevando il diverso trattamento dei praticanti cui continui ad applicarsi, in virtù dell’articolo 1 del d.m. n. 70/2016, la previgente disciplina del tirocinio (CNF parere n. 41/2021).

L’articolo 45 della legge n. 247/12 non prevede alcun termine massimo di validità del certificato di compiuta pratica, il quale tuttavia – ai sensi dell’articolo 17, comma 10, lett. b) non può essere richiesto una volta decorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica (CNF parere n. 41/2021).

La sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva delle delibere COA da parte del CNF
In tema di delibere adottate dal Consiglio dell’Ordine, su specifica istanza di parte il CNF può sospendere cautelarmente il provvedimento impugnato, che sia munito di provvisoria esecutorietà, ogniqualvolta il diritto fatto valere sia assistito da fumus boni iuris in ordine alla sua fondatezza e sussista il periculum di un pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria (Nel caso di specie, trattavasi di delibera di cancellazione dall’albo). (CNF n. 233/2020, CNF n. 212/2020, CNF n. 176/2020).

Il “giurista d’impresa” non può essere iscritto all’albo forense (e va tenuto distinto dall’“avvocato degli enti pubblici”)
I “giuristi d’impresa” possono svolgere attività professionale di consulenza e assistenza legale solo di tipo stragiudiziale e soltanto in favore del proprio datore di lavoro o del soggetto con il quale abbiano stipulato un contratto di prestazione d’opera continuativa e coordinata (art. 2 co. 6 L. n. 247/2012). Tale loro particolare status non ne consente l’iscrizione nell’albo degli avvocati, stante l’incompatibilità di cui all’art. 18, lett. d, L. n. 247/2012 (“la professione di avvocato è incompatibile […] con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”), senza peraltro che ciò risulti discriminatorio rispetto al diverso trattamento riservato agli avvocati degli enti pubblici, appunto assoggettati alla speciale disciplina di cui all’art. 23 L. n. 247/2012.

Il mancato rispetto del termine per la notifica della decisione di rigetto della domanda di iscrizione all’albo o registro forense
Il termine di 15 giorni indicato dall’art. 17 co. 7 L. n. 247/2012 (già art. 37 R.D.L. n. 1578/1933) per il deposito o la notifica all’interessato della decisone del Consiglio dell’Ordine, ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento non essendo correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della decisione (CNF n. 105/2020).

Interdizione dall’esercizio della professione forense: l’annotazione del provvedimento penale nell’albo da parte del COA non richiede la previa audizione dell’interessato
A fronte del provvedimento penale di interdizione dall’esercizio della professione forense, il COA di appartenenza dell’iscritto è tenuto a procedere alla relativa annotazione nell’albo senza alcun potere di sindacato né di valutazione discrezionale, quindi con attività meramente materiale ossia insuscettibile di dare luogo a un provvedimento a carattere ricognitivo o di accertamento e meno che meno inibitorio, sicché non sussiste l’obbligo di avviare un formale procedimento amministrativo nei confronti dell’interessato, il quale pertanto non deve essere previamente avvisato né sentito (CNF n. 64/2020).

Interdizione dall’esercizio della professione forense: l’annotazione del provvedimento penale nell’albo da parte del COA non è impugnabile al CNF
Al CNF compete il riesame di tutti procedimenti amministrativi avviati dal Consiglio dell’Ordine d’ufficio, o su domanda dell’interessato, che si siano conclusi con provvedimenti aventi natura accertativa o ricognitiva della sussistenza (o insussistenza) dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio della professione; tuttavia, ancorché superato il principio del “numero chiuso” degli atti impugnabili davanti al CNF, non è suscettibile di sindacato la mera “presa d’atto” o la “materiale esecuzione”, da parte dei COA, di provvedimenti resi dall’Autorità giudiziaria penale, che restano esterni al perimetro dei poteri disciplinari o amministrativi domestici, e impongono attività vincolate, alla cui esecuzione sono obbligati gli Enti titolari della tenuta di Albi o Registri professionali (CNF n. 64/2020).

Il rigetto della domanda di iscrizione all’albo o al registro praticanti presuppone l’audizione dell’interessato
Il rigetto della domanda di iscrizione all’albo (ivi compresi i relativi elenchi speciali ed il registro praticanti) non può essere pronunciato se non dopo aver sentito l’interessato, quand’anche non ne abbia fatto richiesta (cfr. art. 17, comma 12, L. 247/2012), a pena di invalidità della decisione stessa per error in procedendo, cioè a prescindere dalla sua eventuale fondatezza nel merito. Il predetto obbligo di audizione è soddisfatto con la semplice convocazione, non essendo altresì necessario che l’audizione stessa debba essere effettuata in concreto anche ove l’interessato non si presenti (CNF n. 58/2020, CNF n. 206/2017, CNF n. 27/2017, CNF n. 227/2015, CNF n. 75/2015).

Alla richiesta di iscrizione all’albo non si applica il silenzio assenso
Il comma 7 dell’art. 17 della L. n. 247/2012 prevede la possibilità per l’interessato di ricorrere al CNF avverso il silenzio serbato dal COA sulla domanda di iscrizione all’albo, facoltà da esercitarsi nel termine di 10 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Per cui non può trovare applicazione la disciplina del silenzio assenso di cui all’art. 20 legge n. 241/1990 (CNF n. 82/2020, CNF n. 58/2020, Cass. n. 16740/2019, CNF n. 182/2017, CNF n. 334/2016, CNF n. 190/2016).

La reiscrizione a seguito di cancellazione, anche se volontaria, coincide con una nuova iscrizione, sicché il COA dovrà verificare la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla legge professionale, ivi compresa la condotta irreprensibile (CNF n. 14/2020).

Cancellazione o diniego di iscrizione all’albo: il duplice invito del COA
L’apertura del procedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec, contenente un duplice invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione. Si tratta di facoltà partecipative alle quali non può derogarsi né equipararsi la convocazione innanzi al COA per eventuali chiarimenti (CNF n. 63/2019).

Il passaggio dalla sezione speciale dell’albo all’albo ordinario non avviene “automaticamente”, a semplice richiesta
Il passaggio, dalla sezione speciale dell’albo, all’albo ordinario non è un “trasferimento” automatico fondato su un diritto espansivo di natura automatica dell’iscritto, ma è subordinato alla permanenza e sussistenza dei requisiti di Legge, ivi compresa la condotta irreprensibile (art. 17 L. n. 247/2012), che devono essere valutati al momento della nuova iscrizione (Cass. n. 16740/2019, CNF n. 182/2017).

Consegna del nulla osta al trasferimento ad altro COA e morosità dell’iscritto
La materiale consegna del nulla osta al trasferimento ad altro COA è legittimamente subordinato al saldo della pregressa morosità da parte dell’iscritto medesimo nei confronti dell’attuale COA di appartenenza (nella specie, per mancato pagamento dei contributi annuali) (CNF n. 168/2018).

L’iscrizione all’albo di stranieri.

Vedi commento sub art. 3 cdf.

Note.

  1. Per tali ipotesi, l’art. 42 RDL n. 1578/1933 prevede la radiazione di diritto. In arg. cfr. questo commento. ↩︎
  2. Cfr. il previgente art. 2 RDL n. 1578/1933. ↩︎
  3. Art. 7 D.M. n. 70/2016 (Interruzione del tirocinio) ↩︎
  4. In arg. cfr. CNF parere n. 28/2024. ↩︎
  5. Art. 13 D.M. n. 178/2016 ↩︎
  6. Sul divieto di cancellazione dall’albo o registro in pendenza di procedimento disciplinare, cfr. questo articolo. ↩︎

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