Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo IV – Accreditamento (artt. 17 – 22bis) ➡️ Art. 17 | |
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- All’accreditamento delle attività formative ed alla contestuale attribuzione di Crediti Formativi provvedono il CNF ed i COA, in base alle rispettive competenze.
- Il CNF è competente a concedere l’accreditamento per gli eventi a rilevanza interdistrettuale e nazionale, gli eventi seriali, gli eventi che si svolgono all’estero, i corsi di cui all’art. 3, comma 4, lett. a) diretti al conseguimento del titolo di specialista e lett. d) per la frequenza dei corsi di cui all’art. 22 della legge professionale, nonché per la Formazione a distanza, salvo riferita ad eventi già previamente accreditati, che devono comunque essere sottoposti alla preventiva valutazione da parte della Commissione centrale, circa la rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla “Nota tecnica sull’accreditamento delle attività di Formazione a distanza (FAD)”.
- Il COA è competente a concedere l’accreditamento per gli eventi a rilevanza locale. Qualora l’attività formativa sia promossa ovvero organizzata in collaborazione da più COA dello stesso distretto di Corte d’appello, la competenza per l’accreditamento è del COA distrettuale.
- Per le altre attività di cui all’art. 13 è competente:
a) il CNF ovvero il COA, a seconda della competenza ad accreditare l’iniziativa formativa, per lo svolgimento di relazioni o lezioni;
b) il CNF per le pubblicazioni a diffusione nazionale in materie giuridiche o forensi;
c) il COA per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
d) il CNF ovvero il COA per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, a seconda del soggetto che le ha costituite;
e) il COA di appartenenza dell’iscritto per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense; per la partecipazione alle commissioni di concorso per uditore giudiziario la competenza è del CNF;
f) il COA per l’attività di studio e aggiornamento individuale; qualora vengano utilizzati sistemi telematici, la competenza è del CNF. - La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense provvede all’accreditamento ed alla contestuale attribuzione di Crediti Formativi degli eventi formativi organizzati in proprio nella materia previdenziale forense. I Crediti Formativi sono attribuiti da Cassa Forense nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 20 e 21 del presente Regolamento. La Cassa Forense comunicherà senza ritardo alla Commissione centrale di cui all’art. 18 l’elenco degli eventi accreditati e dei crediti concessi.