Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo IV – Accreditamento (artt. 17 – 22bis) ➡️ Art. 18
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  1. Presso il CNF è costituita la Commissione centrale per l’accreditamento della formazione.
  2. La Commissione centrale cura l’istruttoria e l’accreditamento degli eventi formativi di competenza del CNF, coordina le Commissioni per la formazione istituite dai COA circondariali e svolge le attività di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento.
  3. Le iniziative formative promosse dal CNF, dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura, dalla FAI e dalla FIIF in conformità alle prescrizioni del presente regolamento non richiedono l’accreditamento da parte della Commissione Centrale.
  4. Al fine di favorire il monitoraggio della formazione su scala nazionale, ciascun COA comunica alla Commissione centrale le attività accreditate, promosse o organizzate. La Commissione centrale, al fine di consentire al professionista ampia libertà di scelta rispetto all’offerta formativa presente sul territorio nazionale, ne dà notizia sul sito del CNF.
  5. Al fine di assicurare l’uniforme applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale, la Commissione centrale controlla le procedure di accreditamento e lo svolgimento di tutte le attività formative sul territorio nazionale.

Normativa correlata.

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