Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo IV – Accreditamento (artt. 17 – 22bis) ➡️ Art. 18 | |
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- Presso il CNF è costituita la Commissione centrale per l’accreditamento della formazione.
- La Commissione centrale cura l’istruttoria e l’accreditamento degli eventi formativi di competenza del CNF, coordina le Commissioni per la formazione istituite dai COA circondariali e svolge le attività di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento.
- Le iniziative formative promosse dal CNF, dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura, dalla FAI e dalla FIIF in conformità alle prescrizioni del presente regolamento non richiedono l’accreditamento da parte della Commissione Centrale.
- Al fine di favorire il monitoraggio della formazione su scala nazionale, ciascun COA comunica alla Commissione centrale le attività accreditate, promosse o organizzate. La Commissione centrale, al fine di consentire al professionista ampia libertà di scelta rispetto all’offerta formativa presente sul territorio nazionale, ne dà notizia sul sito del CNF.
- Al fine di assicurare l’uniforme applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale, la Commissione centrale controlla le procedure di accreditamento e lo svolgimento di tutte le attività formative sul territorio nazionale.