Ordinamento professionale ➡️ Titolo II – Albi, elenchi e registri (artt. 15 – 23) ➡️ Art. 19
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1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo 18, l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario.

3. È fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo 23.


Giurisprudenza correlata

Dall’art. 19, comma 2, della legge n. 247/12, consegue che – mentre il docente universitario a tempo definito può esercitare la professione senza limiti e a tal fine essere iscritto nell’albo ordinario – il docente a tempo pieno può esercitare la professione nei soli limiti consentiti dall’ordinamento universitario e, a tal fine, essere iscritto nell’apposito elenco speciale (CNF n. 5/2024).

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