Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo IV – Accreditamento (artt. 17 – 22bis) ➡️ Art. 19
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  1. Presso ogni COA può essere costituita la Commissione per l’accreditamento delle attività formative (indicata anche come Commissione locale) riservate alla competenza dei Consigli dell’Ordine.
  2. Il COA, direttamente o tramite la Commissione locale, cura l’istruttoria e l’accreditamento delle attività formative di competenza, ne controlla l’effettivo e corretto svolgimento e svolge le attività di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento.
  3. Il COA, direttamente o tramite la Commissione locale, al fine di assicurare la più uniforme applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale, opera in coordinamento con gli altri COA o con le Commissioni per l’accreditamento della formazione istituite dagli altri COA, nonché con la Commissione centrale costituita presso il CNF.
  4. Ai lavori delle Commissioni locali possono partecipare anche altri professionisti ed esperti di formazione.

Normativa correlata.

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