Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo IV – Accreditamento (artt. 17 – 22bis) ➡️ Art. 19 | |
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- Presso ogni COA può essere costituita la Commissione per l’accreditamento delle attività formative (indicata anche come Commissione locale) riservate alla competenza dei Consigli dell’Ordine.
- Il COA, direttamente o tramite la Commissione locale, cura l’istruttoria e l’accreditamento delle attività formative di competenza, ne controlla l’effettivo e corretto svolgimento e svolge le attività di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento.
- Il COA, direttamente o tramite la Commissione locale, al fine di assicurare la più uniforme applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale, opera in coordinamento con gli altri COA o con le Commissioni per l’accreditamento della formazione istituite dagli altri COA, nonché con la Commissione centrale costituita presso il CNF.
- Ai lavori delle Commissioni locali possono partecipare anche altri professionisti ed esperti di formazione.