1. Ai fini del presente decreto è avvocato specialista l’avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3.
2. Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del percorso formativo previsto dall’articolo 7 o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell’articolo 8.
3. [COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 1 OTTOBRE 2020, N. 163]