1. I corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell’ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
2. Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono essere accreditati dai consigli dell’ordine, sentito il Consiglio nazionale forense, che si esprime entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di accreditamento, o dallo stesso Consiglio qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale. In tale ultima ipotesi il Consiglio nazionale forense adotta il relativo provvedimento entro il termine di trenta giorni trascorso il quale la richiesta di accreditamento si intende accolta in assenza di un provvedimento di rigetto espresso e motivato.
3. L’interessato presenta istanza di accreditamento contenente:
a) denominazione e dati identificativi del soggetto formatore;
b) esaustive indicazioni su organizzazione e durata del corso, date di inizio e fine delle attività formative, sede e spazi disponibili, capacità ricettiva, sistema di controllo delle presenze;
c) individuazione del comitato tecnico scientifico con indicazione dei nominativi e del curriculum vitae dei componenti;
d) indicazione della quota di iscrizione richiesta e dei finanziamenti eventualmente ricevuti;
e) programma del corso e indicazione della metodologia didattica;
f) curriculum vitae dei docenti, che non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento.
4. Per le istanze presentate al consiglio circondariale la richiesta, in assenza di un provvedimento di rigetto espresso e motivato, si intende accolta trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di accreditamento, previa acquisizione del parere di cui al comma 2.
5. I consigli dell’ordine provvedono di regola all’organizzazione dei corsi di formazione attraverso le scuole forensi di cui all’articolo 29, comma 1, lettera c) della legge professionale.
6. Qualora la scuola forense non sia stata istituita, il consiglio dell’ordine può organizzare direttamente il corso di formazione, anche in collaborazione con le associazioni forensi o con altri ordini del medesimo distretto di Corte d’appello o con fondazioni forensi che abbiano la formazione come scopo sociale. Ai fini di detta collaborazione tali soggetti sono ritenuti idonei dal consiglio dell’ordine in base al programma formativo proposto e al curriculum vitae dei docenti. Il consiglio dell’ordine può organizzare i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le Università, ai sensi dell’articolo 40 della legge professionale.
7. Il Consiglio nazionale forense, anche tramite la Scuola superiore dell’avvocatura, ed i consigli dell’ordine circondariali, anche tramite le scuole forensi, pubblicano in un’area dedicata del proprio sito istituzionale l’elenco dei corsi istituiti o accreditati con link che rimanda al programma.