D.M. n. 178/2016 – Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’ordine degli avvocati, nonchè in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’ordine, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ➡️ Titolo I – Modalità di tenuta e di iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi (artt. 1 – 6) ➡️ Art. 2
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1. Nell’albo degli avvocati sono indicati, per ciascun professionista iscritto:
a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita;
b) il codice fiscale;
c) il domicilio professionale principale e quelli secondari nel circondario, o al di fuori di esso, comprensivi di indirizzo, recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata;
d) la data di prima iscrizione, nonché la data di iscrizione all’albo attuale;
e) l’eventuale associazione tra avvocati o comprendente avvocati alla quale partecipa;
f) l’eventuale società tra avvocati di cui è socio;
g) le informazioni eventualmente risultanti dagli albi, dai registri e dagli elenchi di cui all’art. 15, comma 1, della legge, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere e) e f) del predetto comma, nonché da ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento;
h) l’eventuale iscrizione all’elenco nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio;
i) l’eventuale iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
l) l’eventuale svolgimento dell’attività di mediatore presso un organismo di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero presso altri organismi di mediazione amministrata;
m) l’eventuale iscrizione in uno degli elenchi dei gestori della crisi tenuto da un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3;
n) l’eventuale sospensione dall’esercizio professionale a norma dell’art. 20 della legge;
o) le eventuali lingue straniere conosciute;
p) l’eventuale indirizzo web dei siti riconducibili a sé, all’associazione o alla società alla quale partecipi;
q) l’eventuale iscrizione all’elenco di avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, specificando il relativo settore;
r) l’eventuale data di cancellazione.

2. Per ciascun avvocato stabilito, sono indicati altresì il titolo professionale di origine e i dati di cui all’art. 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e successive modificazioni, nonché gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali è abilitato a patrocinare nel Paese di origine. È inserito il dato relativo all’avvenuta integrazione nella professione di avvocato tenendo ferma l’indicazione del titolo professionale di origine, a norma del decreto legislativo di cui al periodo precedente.

3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Consiglio nazionale forense, può essere previsto che gli albi, i registri e gli elenchi contengano informazioni accessorie che siano pertinenti ai dati previsti dal presente regolamento e non eccedenti in relazione all’attività professionale, in conformità a quanto previsto dall’art. 61, commi 3 e 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196.

Normativa correlata.

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