D.M. n. 47/2016 – Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense ➡️ Art. 2 | |
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1. Il consiglio dell’Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all’Albo, anche a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all’Albo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche all’avvocato iscritto alla sezione speciale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:
a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 15 OTTOBRE 2021, N. 174));
d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.
3. I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge.
4. La documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui al comma 2, è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’obbligo di cui al comma 2, lettera f), decorre dall’adozione del provvedimento previsto dall’articolo 12, comma 5, della legge.
5. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Normativa correlata.
Giurisprudenza correlata.
Non sono soggetti alle verifiche dell’esercizio effettivo della professione iscritti sospesi volontariamente dall’albo ai sensi dell’art. 20 co. 2 L. n. 247/2012, qualora la sospensione a richiesta abbia una durata pari o superiore a mesi sei, stante il disposto di cui all’art. 15 co. 2 Reg. CNF n. 6/2014 (CNF parere n. 52/2019, CNF parere n. 43/2019, CNF parere n. 90/2016).
Gli avvocati dipendenti di enti pubblici – i quali possono esercitare nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza alle condizioni previste dall’art. 23 della legge professionale – possono essere assoggettati alle verifiche dell’esercizio effettivo della professione (DM n. 47/2016), con esclusione dei parametri ad essi inapplicabili per ragioni oggettive (ad esempio, la titolarità di partita IVA o locali a uso studio). (CNF n. 52/2019).
Gli avvocati iscritti nell’elenco speciale dei docenti e ricercatori a tempo pieno, poiché esercitano la professione in modo sporadico e occasionale, nei limiti dell’ordinamento universitario e previa autorizzazione o nulla osta del Rettore, debbono ritenersi sottratti alle verifiche di cui al DM n. 47/2016, per oggettiva impossibilità delle stesse (CNF n. 52/2019).