1. Con decreto del Ministro della giustizia vengono indetti gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e sono fissati il termine e le modalità di presentazione della domanda. Il decreto deve prevedere che la domanda può essere presentata anche con modalità telematiche, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel medesimo decreto è rimessa a ciascuna commissione distrettuale l’indicazione dei luoghi e delle date per la consegna dei testi di legge. Almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove scritte la commissione distrettuale provvede a norma del periodo precedente e ne dà pubblicità in una sezione dedicata del sito internet del Ministero della giustizia.
2. Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre. È consentita la produzione del certificato di compiuta pratica dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l’inizio delle prove scritte.
3. Sull’ammissibilità delle domande decide senza ritardo la commissione distrettuale formando l’elenco degli ammessi, che è depositato almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione. Dell’elenco è data comunicazione agli ammessi mediante la sua pubblicazione nella sezione dedicata del sito del Ministero della giustizia. Ove possibile, dell’avvenuta pubblicazione è data notizia a ciascun candidato ammesso a mezzo di posta elettronica ordinaria. Quando nella domanda non è indicato un indirizzo di posta elettronica, dell’avvenuta pubblicazione è data notizia mediante posta raccomandata.